Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 149 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario e' obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del Comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.

tolto: L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorita' giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.

tolto: La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.

tolto: Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti e' punito con una ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art10 · fonte del testo