Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 149 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario e' obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del Comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.
tolto: L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorita' giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.
tolto: La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.
tolto: Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti e' punito con una ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art10 · fonte del testo