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[1]Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario e' obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del Comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.

[2]L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorita' giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.

[3]La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.

[4]Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti e' punito con una ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art10 · fonte del testo