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[1]E' vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.
[2]E' loro vietato altresi' di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.
[3]Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.
[4]Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresi' nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951
