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[1]E' vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.

[2]E' loro vietato altresi' di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.

[3]Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.

[4]Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresi' nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art12 · fonte del testo