Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.

tolto: E' loro vietato altresi' di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.

tolto: Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.

tolto: Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresi' nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art12 · fonte del testo