Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del Registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento e' ridotto a dieci giorni e contro la ingiunzione stessa non e' ammessa opposizione.

[2]Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficiale giudiziario e' sospeso dall'ufficio fino a quando non abbia luogo il pagamento. La sospensione e' dichiarata e, ove del caso, revocata, sentito il pubblico ministero con decreto del presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ovvero con decreto del primo presidente della Corte, negli altri casi, salva peraltro l'azione disciplinare.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art6 · fonte del testo