Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del Registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento e' ridotto a dieci giorni e contro la ingiunzione stessa non e' ammessa opposizione.
tolto: Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficiale giudiziario e' sospeso dall'ufficio fino a quando non abbia luogo il pagamento. La sospensione e' dichiarata e, ove del caso, revocata, sentito il pubblico ministero con decreto del presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ovvero con decreto del primo presidente della Corte, negli altri casi, salva peraltro l'azione disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art6 · fonte del testo