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[1]L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennita' di trasferta. Deve segnare altresi' nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.

[2]Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi col totale scritto in cifre e in lettere.

[3]Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.

[4]Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.

[5]In ogni caso la iscrizione a repertorio e' la presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono esser fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art7 · fonte del testo