Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 173 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennita' di trasferta. Deve segnare altresi' nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.

tolto: Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi col totale scritto in cifre e in lettere.

tolto: Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.

tolto: Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.

tolto: In ogni caso la iscrizione a repertorio e' la presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono esser fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art7 · fonte del testo