Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 173 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennita' di trasferta. Deve segnare altresi' nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.
tolto: Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi col totale scritto in cifre e in lettere.
tolto: Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.
tolto: Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.
tolto: In ogni caso la iscrizione a repertorio e' la presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono esser fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art7 · fonte del testo