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Al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, che ottenne la sistemazione in ruolo ai sensi dell'art. 6, lettera b), del R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 2028, per avere conseguito la idoneita', nell'esperimento pratico previsto dall'art. 83 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, ed a quello nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge n. 2028, e che provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 96 del citato R. decreto-legge n. 1858, e' computata come decorsa ed acquisita, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una maggiore anzianita', di due anni, utile nel grado attualmente ricoperto e, per l'eventuale differenza, nel grado immediatamente superiore e non oltre il 10°.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 9 giugno 1946
