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Al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, che ottenne la sistemazione in ruolo ai sensi dell'art. 6, lettera b), del R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 2028, per avere conseguito, la idoneita', nell'esperimento pratico previsto dall'art. 83 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, ed a quello nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge n. 2028, e che provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 96 del citato R. decreto-legge n. 1858, e' computata come decorsa ed acquisita, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una maggiore anzianita', di due anni, utile nel grado attualmente ricoperto e, per l'eventuale differenza, nel grado immediatamente superiore e non oltre il 10°. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 marzo 1946, n. 336
1Il D.Lgs. 21 marzo 1946, n. 336 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) "L'art. 10 della legge 18 aprile 1940, n. 288, va intesa nel senso che benefici contemplati si applicano, oltreche' al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla stessa legge, anche al personale di 3° categoria di cui alla tabella n. 3 della legge medesima, che nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 99 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) "Il presente decreto ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 321".
Testo in vigore dal 9 giugno 1946 al 16 dicembre 2009
