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[1]Dopo l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, le promozioni ai gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° del ruolo di gruppo B di 1ª categoria, sono conferite rispettivamente con le norme degli articoli 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni e i posti di grado iniziale sono conferiti secondo le norme del 3° comma, dell'art. 10 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733; salvo l'osservanza della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, per il conferimento del grado 9° per merito comparativo, ai funzionari che ne abbiano titolo alla data della presente legge.
[2]I posti del grado iniziale disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo potranno essere coperti in non meno di un quadriennio, e con un massimo di 200 per ogni anno.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
