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I posti di primo ufficiale di grado 9° del ruolo B della tabella n. 2, allegato n. 2 alla presente legge, sono conferiti con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, agli ufficiali esecutivi di 1ª classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che contino almeno 15 anni di anzianita' nel grado 10°.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 4 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-18;288~art9 · fonte del testo