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I posti di primo ufficiale di grado 9° del ruolo B della tabella n. 2, allegato n. 2 alla presente legge, sono conferiti con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, agli ufficiali esecutivi di 1ª classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che contino almeno 15 anni di anzianita' nel grado 10°. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 ottobre 1951, n. 1175
5La L. 20 ottobre 1951, n. 1175 ha disposto (con l'art. 3, commi 1, 2, 3) che "Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado 9° del quadro stesso, stabilito in anni quindici dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e' diminuito ad anni otto. Per lo stesso periodo il personale di grado 10°, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneita', e che abbia gli altri requisiti prescritti, puo' conseguire la promozione al grado 9° anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288. Ai fini dell'avanzamento al grado 9° di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado 10°, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009
