Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
- a)di ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od a giudizio della Corte imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'ordine del Ministero che lo ha emesso;
- b)di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
- c)di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Testo vigente dal 10 aprile 1933
