[1]Il primo comma dell'art. 45 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente le norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento forense, e' sostituito dal seguente:
[2]«Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti».
Testo vigente dal 23 aprile 1940
