L'articolo 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

  • a)l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
  • b)la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale. Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
  • a)l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
  • b)il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;
  • c)l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro. I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista".

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;91~art3 · fonte su Normattiva