L'articolo 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

  • a)il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);
  • b)l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale. La sospensione e' dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista. Il Consiglio puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio, delle piu' gravi sanzioni. Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non e' assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3".

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;91~art4 · fonte su Normattiva