L'articolo 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense".

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;91~art2 · fonte su Normattiva