L'articolo 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense".
Testo vigente dal 27 marzo 1971
