Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l'iscrizione nell'albo speciale, sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.

Testo vigente dal 23 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art8 · fonte del testo