Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l'iscrizione nell'albo speciale, sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.
Testo vigente dal 23 aprile 1940
