Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.
Testo vigente dal 1 luglio 1988
