[1]Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all'albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore:
- a)che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense;
- b)che essi non sono iscritti contemporaneamente nell'albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori.
[2]Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista puo' essere sospeso dall'esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1941, n. 224
1La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".
Testo vigente dal 4 maggio 1941
