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Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore della presente legge gli uditori di pretura potranno, per necessita' di servizio, dopo almeno tre mesi di tirocinio, essere destinati con funzioni di vice pretore nelle preture indicate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente preture prive di titolare o posti vacanti di pretore in sottordine. Tuttavia non potranno ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore ne' conseguire la maggiore indennita' di cui all'ultima parte dell'articolo 2 della leggo 17 aprile 1930-VIII, n. 421, se non dopo sei mesi di tirocinio. Ugualmente solo da detta nomina effettiva decorreranno i termini stabiliti nell'art. 3 della legge stessa per la presentazione agli esami per pretore aggiunto e per l'avanzamento al grado 9°.

Testo in vigore dal 1 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;892~art1 · fonte del testo