Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' abrogata, la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 2 delle legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non puo' partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianita' necessaria per prendervi parte.
tolto: La presente disposizione si applica anche per il concorso indetto per le promozioni in Corte d'appello da conferirsi nel 1940.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;892~art2 · fonte del testo