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[1]E' abrogata, la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 2 delle legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non puo' partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianita' necessaria per prendervi parte.
[2]La presente disposizione si applica anche per il concorso indetto per le promozioni in Corte d'appello da conferirsi nel 1940.
Testo in vigore dal 1 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
