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[1]All'art. 8 del R. decreto-legge 5 novembre 1931-X, n. 1444, sono aggiunti i seguenti comma:

[2]«Per la durata di un triennio dal giorno di entrata in vigore della presente legge il servizio prestato negli uffici tavolari o negli uffici giudiziari dipendenti da altri Ministeri e' equiparato, per gli effetti di cui al comma che precede, al servizio dl dirigente nelle cancellerie, delle preture.

[3]«La predetta disposizione e' applicabile anche ai funzionari di cancelleria addetti al Ministero della giustizia o ad altri Ministeri, che entro un anno dalla data sopra indicata conseguano il diritto alla promozione al grado superiore».

Testo in vigore dal 1 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;892~art4 · fonte del testo