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I magistrati che per incarichi di studi legislativi siano stati posti fuori del ruolo organico ai termini dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, nei limiti fissati dall'art. 16 della legge 5 giugno 1933, n. 557, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati, con decreto Reale, ad esercitare le funzioni del loro grado o di grado equiparato negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato e compatibilmente con l'incarico stesso.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-01-15;19~art1 · fonte del testo