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[1]Qualora per necessita' di servizio non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, approvata con il R. decreto 30 marzo 1933, n. 290, entro il termine stabilito dall'art. 25 della legge 5 giugno 1933, numero 557, i posti di pianta di pretore potranno temporaneamente continuare ad essere occupati da primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori.

[2]I primi pretori ed i pretori che occupino posti non propri del loro grado secondo le piante degli uffici giudiziari potranno, una volta cessata la necessita' di servizio, essere tramutati ad altra sede senza il loro consenso, ai fini della applicazione della tabella suindicata.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 15 gennaio 1934 - Anno XII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-01-15;19~art2 · fonte del testo