Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 574 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Gli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 19 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: Art. 9 - Presso ogni Governo dell'Africa Italiana i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una sopraintendenza scolastica con sede nel capoluogo, posta alle dipendenze della direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.
tolto: Art. 10 - Ad ogni sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:
tolto: a) un sopraintendente;
tolto: b) uno o piu' ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori capi per le scuole preelementari ed elementari;
tolto: c) uno o piu' vigilatori per le scuole primarie per libici e per sudditi dell'Africa Orientale Italiana.
tolto: Quando i maestri nazionali abbiano raggiunto il numero di cinquecento alla sopraintendenza potra' essere addetto anche un ispettore centrale per l'istruzione elementare (gruppo B, grado 6°).
tolto: Ove non sia possibile destinare un sopraintendente, le funzioni di questo sono affidate al funzionario preposto alla direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.
tolto: Art. 11. - Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori o vigilatori, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, ed eventualmente per mezzo dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare, la vigilanza didattica e disciplinare cosi' sulle scuole pubbliche, come su quelle private.
tolto: Gli sono altresi' attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza, di altre autorita'.
tolto: Art. 12. - La diretta vigilanza sulle scuole preelementari ed elementari di ogni tipo e' affidata agli ispettori di cui alla lettera b) dell'art. 10, i quali la esercitano alla dipendenza del sopraintendente o, eventualmente, dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare. Ad essi, come all'ispettore centrale per l'istruzione elementare, il sopraintendente puo' anche affidare particolari incarichi e mansioni.
tolto: La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali e' affidata ai vigilatori di cui alla lettera c) dell'art. 10.
tolto: Art. 17. - I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono nominati dal Ministero dell'Africa Italiana e vengono scelti, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al 6° appartenente ai ruoli da quest'ultimo dipendenti.
tolto: Art. 19. - I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare nominati ai termini dell'art. 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso di cui all'art. 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello dell'Africa Italiana che provvede alla loro destinazione. Il loro trattamento e' determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile nell'Africa Italiana.
tolto: Essi vengono collocati fuori ruolo o posti nella posizione di comando ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio del Governo alle dipendenze del quale prestano servizio.
tolto: E' fatto obbligo della permanenza nell'Africa Italiana per almeno un triennio ai sopraintendenti, agli ispettori centrali per l'istruzione elementare e per almeno un quinquennio agli ispettori. Peraltro il Ministro per l'Africa Italiana, con suo provvedimento insindacabile, puo' restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-23;719~art1 · fonte del testo