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[1]Gli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 19 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sono sostituiti dai seguenti:
[2]Art. 9 - Presso ogni Governo dell'Africa Italiana i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una sopraintendenza scolastica con sede nel capoluogo, posta alle dipendenze della direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.
[3]Art. 10 - Ad ogni sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:
- a)un sopraintendente;
- b)uno o piu' ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori capi per le scuole preelementari ed elementari;
- c)uno o piu' vigilatori per le scuole primarie per libici e per sudditi dell'Africa Orientale Italiana.
[4]Quando i maestri nazionali abbiano raggiunto il numero di cinquecento alla sopraintendenza potra' essere addetto anche un ispettore centrale per l'istruzione elementare (gruppo B, grado 6°).
[5]Ove non sia possibile destinare un sopraintendente, le funzioni di questo sono affidate al funzionario preposto alla direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.
[6]Art. 11. - Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori o vigilatori, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, ed eventualmente per mezzo dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare, la vigilanza didattica e disciplinare cosi' sulle scuole pubbliche, come su quelle private.
[7]Gli sono altresi' attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza, di altre autorita'.
[8]Art. 12. - La diretta vigilanza sulle scuole preelementari ed elementari di ogni tipo e' affidata agli ispettori di cui alla lettera b) dell'art. 10, i quali la esercitano alla dipendenza del sopraintendente o, eventualmente, dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare. Ad essi, come all'ispettore centrale per l'istruzione elementare, il sopraintendente puo' anche affidare particolari incarichi e mansioni.
[9]La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali e' affidata ai vigilatori di cui alla lettera c) dell'art. 10.
[10]Art. 17. - I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono nominati dal Ministero dell'Africa Italiana e vengono scelti, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al 6° appartenente ai ruoli da quest'ultimo dipendenti.
[11]Art. 19. - I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare nominati ai termini dell'art. 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso di cui all'art. 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello dell'Africa Italiana che provvede alla loro destinazione. Il loro trattamento e' determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile nell'Africa Italiana.
[12]Essi vengono collocati fuori ruolo o posti nella posizione di comando ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio del Governo alle dipendenze del quale prestano servizio.
[13]E' fatto obbligo della permanenza nell'Africa Italiana per almeno un triennio ai sopraintendenti, agli ispettori centrali per l'istruzione elementare e per almeno un quinquennio agli ispettori. Peraltro il Ministro per l'Africa Italiana, con suo provvedimento insindacabile, puo' restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
