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[1]Ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del citato ordinamento scolastico, la retribuzione dovuta per le ore d'insegnamento prestate oltre l'orario d'obbligo, deve essere corrisposta nella misura stabilita per i supplenti e gli incaricati delle stesse discipline nei corrispondenti istituti del Regno, escluso l'aumento per servizio in Colonia.

[2]Analogamente si applica il successivo art. 28 nei riguardi dei supplenti e degli incaricati che gia' siano dipendenti statali di ruolo.

[3]Le somme che siano state eventualmente corrisposte per erronea interpretazione dei citati articoli 26 e 28, fino alla pubblicazione della presente legge, e delle quali non sia stato ancora effettuato il recupero, sono condonate.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Teruzzi - Di Revel - Bottai

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;719~art2 · fonte del testo