Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' inserito il seguente: "Art. 4 - Coniugi e figli minori. - Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

  • a)i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;
  • b)i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
  • c)i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 76/1983, O. n. 114/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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  • Ordinanza n. 114/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 76/1983, O. n. 542/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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  • Sentenza n. 76/1983

    Questione infondata
    24 marzo 1983

    Le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge 13 aprile 1977 n.114, hanno effetto, ai sensi del successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti a tale data e alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977. L'art. 17 della l. 13 aprile 1977 n.114 e` entrato in vigore, a norma del successivo art. 28 il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla G.U. (16 aprile 1977) e quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data, concernenti percio` i redditi posseduti nel 1976 (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n. 179/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art4 · fonte su Normattiva