Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: "L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art3 · fonte su Normattiva