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Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente". Il quarto comma dello stesso articolo 9 e' sostituito dal seguente: - "I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente". I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

Testo in vigore dal 16 aprile 1977 al 31 luglio 1994

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art16 · fonte su Normattiva