Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 557/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    L'indennita` di fine rapporto non e` assimilabile ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli completamente diversi e in relazione a fattispecie che presentano elementi di differenziazioni tali da renderle non comparabili ai fini del principio di eguaglianza. È rimessa alla discrezionalita` del legislatore la previsione di forme di totale o parziale esenzione fiscale, per detti capitali, quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria secondo i propri indirizzi di politica legislativa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. - dell'art. 34, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 L. 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non ammette a tassazione i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una differenziazione di trattamento dei percettori di indennita` di buonuscita, soggetti, invece, al pagamento dell'IRPEF; questione decisa con S. n. 178/1986).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 15 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art15 · fonte su Normattiva