All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente: "I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto".
Testo vigente dal 16 aprile 1977
