[1]Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI, del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. 3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 293, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
