L'art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "(Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952".

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;405~art11 · fonte del testo