Art. 49 — (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952
Testo vigente dal 6 maggio 1952
