Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 39 della legge sopraindicata e' sostituito dal seguente:
[2]«Ai Centri rifornimento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette Armi».
Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
