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[1]L'art. 39 della legge sopraindicata e' sostituito dal seguente:

[2]«Ai Centri rifornimento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette Armi».

Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-04-03;287~art3 · fonte del testo