Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'Arma del genio comprende:
tolto: a) 11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
tolto: b) 12 Reggimenti genio;
tolto: c) 2 Reggimenti minatori;
tolto: d) 2 Reggimenti pontieri;
tolto: e) 1 Reggimento ferrovieri;
tolto: f) 1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
tolto: g) 1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
tolto: h) 1 Officina di costruzioni del genio militare;
tolto: i) 1 Servizio degli specialisti del genio».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1933-04-03;287~art1 · fonte del testo