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[1]Alla lettera b) dell'art. 41 della legge sopraindicata e' sostituita la seguente:

[2]«b) compagnie di correzione».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - GAZZERA - JUNG.

[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;287~art4 · fonte del testo