capo I — PENE PER IL CONTRABBANDO
- Art. 1 — Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco
- Art. 2 — Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco
- Art. 3 — Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco. È decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401
- Art. 4 — Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato
- Art. 5 — Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio
- Art. 6 — Contrabbando aggravato
- Art. 7 — Recidiva in contrabbando