Alla legge 2 aprile 1958, n. 332, sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli successivi. Il testo della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, e' sostituito dal seguente: "a) di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60". L'ultimo comma dell'articolo 3 e' abrogato.

Testo vigente dal 16 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-21;95~art1 · fonte su Normattiva