Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e' sostituito dal seguente: "L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento e' punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione. "In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si puo' applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese. "Durante la sospensione, l'esercente e' obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-11;63~art2 · fonte del testo