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L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e' sostituito dal seguente: "L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento e' punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione. "In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si puo' applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese. "Durante la sospensione, l'esercente e' obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

Testo in vigore dal 25 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;63~art2 · fonte del testo