Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'art. 45 sono apportate le seguenti varianti:
tolto: 1ª variante: il 2° comma e' abrogato e sostituito dal seguente: « I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero, o in territorio di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri o da quello per le colonie, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti residenti all'estero ». 2ª variante: nel 3° comma, le parole « all'estero » sono sostituite dalle parole: « nelle localita' sopra indicate ».
tolto: 3ª variante: nel 4° comma, le parole « col Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle parole « con i Ministeri suddetti ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art11 · fonte del testo