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[1]All'art. 45 sono apportate le seguenti varianti:

[2]1ª variante: il 2° comma e' abrogato e sostituito dal seguente: « I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero, o in territorio di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri o da quello per le colonie, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti residenti all'estero ». 2ª variante: nel 3° comma, le parole « all'estero » sono sostituite dalle parole: « nelle localita' sopra indicate ».

[3]3ª variante: nel 4° comma, le parole « col Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle parole « con i Ministeri suddetti ».

Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art11 · fonte del testo