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Nel n. 4 dell'art. 48, dopo la parola « truffa », sono aggiunte le seguenti: « rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ».

Testo in vigore dal 10 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-04-03;919~art12 · fonte del testo