Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente: "Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione".

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 148/1983

    Questione infondata
    3 giugno 1983

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 28 e 112 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983. F.to:…

    Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 112 cost. · Art. 5 Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art5 · fonte su Normattiva