Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente: "Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione".
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
