Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Al termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' sostituito il termine del 30 giugno 1952. A tal uopo e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite di impegno di L. 300 milioni. All'onere di pari importo derivante nell'esercizio 1951-52 dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Testo in vigore dal 10 novembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1141~art2 · fonte del testo